INTERESSI, TASSO SOGLIA E ANATOCISMO

Per “interessi” bancari s’intende la somma (in percentuale) dovuta per ottenere la disponibilità di capitale, ovvero una somma di denaro, per un certo periodo di tempo.

In particolare si definiscono “passivi” gli interessi dovuti in caso di sottoscrizione di un contratto di mutuo, di prestito o per il rilascio di carta di credito.

Pertanto gli interessi rappresentano il costo del denaro che viene “prestato” dalla banca o dalla finanziaria al cliente/consumatore.

Per calcolare quanto costa accedere ad un prestito o ad un mutuo occorre sapere qual è l’interesse applicato dall’istituto di credito, ovvero il suo guadagno.

L’interesse nelle specifico si compone di due variabili principali: il TAN e il TAEG.

Il TAN, il tasso annuo nominale, indica su base annua il tasso d’interesse puro che si applica al finanziamento (ovvero la spesa annua di interessi) mentre il TAEG è il tasso annuo effettivo globale e rappresenta in modo più completo il costo globale del finanziamento tenendo conto del periodo di rimborso e delle spese dell’operazione fornendo quindi un dato sul reale costo del finanziamento.

La Direttiva 2008/48/CE (in materia di credito ai consumatori), recepita in Italia con D.lgs n.141/2010, indica le spese da considerare nel calcolo del TEAG:

  1. gli interessi;
  2. le spese di istruttoria;
  3. le spese di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);
  4. le spese per le assicurazioni, qualora obbligatorie per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte;
  5. il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;

Non sono invece incluse le spese di perizia, le spese notarili e le imposte.

La misura degli interessi che gli istituti di credito possono applicare hanno un limite oggettivo rappresentato dal TASSO SOGLIA, cioè il limite massimo stabilito trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per le varie categorie di finanziamento.

Il tasso di riferimento per calcolare la Soglia Usura è il TEGM (tasso medio effettivo globale) che rappresenta la media trimestrale dei TEG (tasso effettivo globale – il costo complessivo del finanziamento comprensivo di tutte le spese, escluse le tasse e le imposte) applicati dagli intermediari finanziari alle singole tipologie di finanziamento.

La rilevazione del TEGM viene effettuata ogni 3 mesi dalla Banca d’Italia per conto del MEF e le relative tabelle vengono pubblicate nelle Gazzetta Ufficiale, sul sito della Banca d’Italia e sul sito del MEF.

In base al Decreto Legge n.70 del 2011 il tasso soglia viene calcolato aumentando il TEGM di 1/4 e aggiungendo un margine di altri 4 percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio inoltre non può essere superiore a 8 punti percentuali.

I valori così ottenuti rappresentano la soglia d’usura per i contratti di finanziamento stipulati nel trimestre successivo.

La Banca d’Italia nell’ambito dei controlli di vigilanza verifica che le banche e gli intermediari finanziari si attengano ai criteri di calcolo e rispettino il limite della soglia di usura.

É importante sottolineare che il tasso soglia deve essere rispettato anche quando di tratta di INTERESSI MORATORI, dovuti dal debitore a titolo di risarcimento per il ritardo nell’adempimento di una obbligazione di somme di denaro, e se, non convenuti espressamente, gli interessi moratori corrispondono al tasso di interesse legale annuo stabilito dal MEF.

Sempre in tema di interessi occorre menzionare, una delle anomalie più diffuse, quella dell’ANATOCISMO.

L’art. 1283 c.c. recita che “ in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi “.

Con il termine anatocismo si intende appunto la capitalizzazione di interessi sul capitale per renderli a loro volta produttivi di altri interessi ovvero calcolo di interessi su interessi già addebitati (ad esempio, il conto corrente che presenta un saldo negativo).

La Legge di Stabilità del 2014 (L. n. 147/2013), che modifica l’articolo 120 del Testo Unico Bancario, ha  reso illegittimo qualsiasi forma di anatocismo: le somme pagate dai clienti agli istituti di credito applicando l’anatocismo, dunque, devono essere restituite.

È inoltre vietata la pratica di anatocismo sugli interessi debitori maturati per finanziamenti, sconfinamenti con o senza fido e per le carte di credito revolving, le carte di credito da rimborsare mensilmente.

Il CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio), come demandato dall’art.120 TUB comma 2, individua le modalità e i criteri di produzione di interessi nelle operazioni bancarie.

Nello specifico nella DELIBERA del 03/08/2016 ha previsto che gli interessi debitori siano contabilizzati separatamente dal capitale, in questo modo il cliente ha sempre chiare la somma dovuta a titolo di interessi, che non può produrre ulteriori interessi, e la somma dovuta a titolo di restituzione del capitale, ossia il debito principale, che produce interessi.

Queste sono le semplici regole da ricordare in teme di anatocismo:

 

  • Regola 1.Gli interessi passivi maturati non possono produrre altri interessi.
  • Regola 2. Gli interessi passivi e attivi devono essere calcolati con la stessa periodicità, ossia secondo lo stesso intervallo di tempo. Questa regola valeva anche prima.
  • Regola 3. Il periodo di conteggio degli interessi non può essere inferiore a un anno e il termine per il calcolo è fissato a una data certa, che è il 31 dicembre di ciascun anno. Ciò significa che per il calcolo degli interessi passivi il periodo di riferimento non può più essere, ad esempio, il trimestre. Per quelli attivi il contratto potrebbe prevedere, a vantaggio del cliente, un periodo di calcolo inferiore all’anno.
  • Regola 4. Gli interessi passivi sono calcolati al 31 dicembre anche in caso di contratti stipulati in corso d’anno e, comunque, al termine del rapporto.
  • Regola 5. Gli interessi passivi calcolati al 31 dicembre non sono dovuti a questa data, ma al 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/anatocismo/

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