Disciplina della trasparenza bancaria e finanziaria

La disciplina in materia di trasparenza bancaria e finanziaria è volta a garantire una informazione chiara ed esauriente sugli elementi essenziali del rapporto contrattuale e di eventuali sue variazioni.

A tal fine la Banca D’italia ha emanato nel 2011 un Provvedimento (09/02/2011)* a tutela dei consumatori  nel momento di accesso al credito in termini di semplificazione della documentazione, correttezza e completezza delle informazioni fornite in fase precontrattuale e possibilità per il cliente/consumatore di confrontare il prodotto offerto con altri prodotti simili.

L’osservanza delle norme sulla trasparenza inizia con l’obbligo per gli intermediari bancari e finanziari di pubblicizzare (ex art 116 TUB) :

– i tassi d’interesse

– i prezzi

– le spese per la comunicazione alla clientela

– eventuali condizioni economiche

– interessi di mora

Le modalità per assicurare l’adempimento di tale obbligo sono state introdotti dal CICR nella deliberazione 04/03/2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari)**  in cui prescrive due strumenti standardizzati: gli avvisi, documenti sui diritti e sugli strumenti di tutela del cliente e i fogli informativi che devono necessariamente contenere le informazioni essenziali riguardanti la banca, le caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione e del servizio richiesto nonché le condizioni economiche (tasse, interessi e spese).

Particolare attenzione è dedicata agli obblighi inerenti al contratto e l’art 117 TUB impone la forma scritta dei contratti stipulati dalle banche e le istruzioni di vigilanza prevedono l’obbligo di consegnare al cliente, dietro sua richiesta, una copia completa del testo contrattuale allo scopo di consentire una valutazione maggiormente ponderata.

Sempre in tema di trasparenza inoltreil D.Lgs. 141/2010 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), che ha sostituito l’intero titolo VI del Tub, prevede  nel nuovo art. 118 TUB la possibilità di variazione unilaterale, in senso sfavorevole al cliente, del tasso d’interesse e di ogni altro prezzo (ius variandi).  Tale possibilità è prevista nei contratti a tempo indeterminato solo in presenza di giustificato motivo e in ogni caso per essere efficace deve essere approvata specificamente dal cliente.

Nei contratti di durata invece la modifica contrattuale deve essere convenuta esclusivamente per le clausole che non hanno ad oggetto i tassi d’interesse e sempre che sussista un giustificato motivo.

Infine le regole sulla trasparenza bancaria impongono l’obbligo per gli intermediari finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (art 128bis Tub) e a tal fine nel 2009 è stato istituito l’ABF, l’Arbitro Bancario Finanziario per decidere per le controversie che riguardano le operazioni e servizi bancari e finanziari di valore non superiore ai 100 mila euro  nel caso in cui in seguito ad un reclamo presentato formalmente alla banca il cliente non avesse ricevuto risposta entro i 30 giorni previsti o non abbia ricevuto una risposta soddisfacente.

L’obiettivo del principio di TRASPARENZA è quindi quello di rendere noto ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le variazioni che intercorrono, favorendo in questo modo anche la concorrenza nel mercato bancario e finanziario.

* Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori

https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-02-16&task=dettaglio&numgu=38&redaz=11A01924&tmstp=1298021607668

** Delibera 4 marzo 2003, n. 286Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei servizi bancari e finanziari

http://www.tesoro.it/ministero/comitati/CICR/documenti/21_05/2003-03-04_-_Delibera_n._286.pdf

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