Whistleblower è il segnalatore di illeciti, è un individuo che denuncia pubblicamente o riferisce alle autorità attività illecite o fraudolente all’interno del governo, di un’organizzazione pubblica o privata o di un’azienda.
In Italia è stato disciplinato a partire dalla cosiddetta “legge anti corruzione” del 6 novembre 2012 n. 190 con particolare riferimento al “dipendente pubblico che segnala illeciti”, al quale viene offerta una parziale forma di tutela.
Il decreto ha stabilito che, esclusi i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria italiana o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Successiva il Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 lo ha esteso anche nel settore privato ( intermediari finanziari iscritti all’Albo Unico, società di leasing, società di factoring, ma anche dottori commercialisti, notai e avvocati): chi segnala il comportamento illecito è protetto dall’anonimato per evitare che ci siano delle ritorsioni nei suoi confronti da parte del datore di lavoro o dei colleghi.
Si è trattato di un intervento necessario a tutelare chi, in buona fede, denuncia gli illeciti e gli inadempimenti in ambito lavorativo e serve ad accrescere il buon andamento dell’attività lavorativa. Infatti, a causa della mancanza di riservatezza e della paura di ritorsioni personali, molto spesso i dipendenti rinunciano a denunciare gli illeciti.
Nel settore pubblico, le segnalazioni vanno rivolte al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) oppure all’autorità giudiziaria e contabile.
Nel settore privato invece il destinatario delle segnalazioni è l’Organismo di vigilanza. Sarà l’organismo stesso, dopo la segnalazione, a valutare se affidare la gestione del caso a enti esterni.
Il 7 ottobre 2019 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una direttiva per la protezione dei whistleblower (Direttiva EU 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione).
Il testo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 novembre 2019: gli Stati Membri hanno tempo fino al 17 dicembre 2021 per recepire le nuove norme nel diritto nazionale.
Le misure contenute nella direttiva sono tese a garantire un livello di protezione elevato per gli informatori di violazioni rilevate in contesto lavorativo in un’ampia gamma di settori, compresi gli appalti pubblici, i servizi finanziari, il riciclaggio di denaro, la sicurezza dei prodotti e dei trasporti, la sicurezza nucleare, la salute pubblica, la protezione dei consumatori, la tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
Tra le principali novità, si evidenzia:
- la creazione di canali sicuri per effettuare le segnalazioni sia all’interno delle organizzazioni, private o pubbliche, sia alle autorità pubbliche; in particolare, si prevede l’obbligo di creazione di canali di segnalazione efficaci ed efficienti all’interno delle società/amministrazioni per le società con oltre 50 dipendenti o comuni di più di 10mila abitanti;
- l’indicazione di una gerarchia dei canali di segnalazione: prima i canali interni e poi quelli esterni che le autorità pubbliche sono tenute a istituire;
- l’estensione della protezione ad un’ampia serie di profili che potrebbero acquisire informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, ad esempio i lavoratori dipendenti, compresi funzionari pubblici a livello nazionale/locale, volontari e tirocinanti, membri senza incarichi esecutivi, azionisti;
- l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle nuove norme anche a settori come gli appalti pubblici, i servizi finanziari, la prevenzione del riciclaggio, la salute pubblica;
- misure di sostegno e di protezione degli informatori da possibili ritorsioni, protezione che si estende anche a coloro che assistono lo whistleblower, come colleghi e parenti;
- la previsione dell’obbligo, per le autorità e le imprese, di dare riscontro e seguito alle segnalazioni degli informatori entro 3 mesi (con la possibilità di portare il termine a 6 mesi per i canali esterni in casi debitamente giustificati).
La direttiva EU 2019/1937:
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0398_EN.html
Fonti e approfondimenti:
https://www.money.it/Cos-e-il-whistleblowing-significato-normativa
https://www.lifegate.it/persone/news/tutela-whistleblowing
https://it.wikipedia.org/wiki/Segnalatore_di_illeciti
https://www.edotto.com/articolo/whistleblowing-direttiva-ue-in-gazzetta-ufficiale