Cartolarizzazione dei crediti

 

La cartolarizzazione dei crediti (inglese “securitization”) è stata introdotta in Italia con L.130 del 30/04/1999 per consentire, nel mondo bancario, di trasformare i crediti pecuniari (NPL, sofferenze bancarie ed incagli), presenti e futuri, delle banche stesse in titoli obbligazionari a breve termine (Asset-Backed Securities) negoziabili sul mercato:  i crediti sono ceduti a titolo oneroso da parte del cedente (originator) a favore del cessionario (una società veicolo o Special Purpose Vehicle o SPV), che finanzia l’acquisto emettendo  obbligazioni a breve termine (ABS)  e collocandole presso gli investitori,  successivamente utilizza il ricavato della vendita delle obbligazioni per acquistare i mutui stessi.

Il cedente in questo modo rientra in possesso dei capitali prestati.

Classico esempio di cartolarizzazione è rappresentato da una banca che abbia fra le sue attività un certo numero di prestiti immobiliari; la banca decide di cartolarizzare tali attività attraverso l’emissione e la trasformazione del debito/credito in titoli collocati presso il pubblico che hanno come garanzia quei mutui, che poi verranno venduti a investitori privati o istituzionali.

Le fasi fondamentali della cartolarizzazione sono pertanto:

  1. Selezione di un portafoglio di attività illiquide, intenti a produrre appunto liquidità;
  2. Cessione da parte di un soggetto, appunto originator, dei crediti deteriorati o altre attività finanziarie negoziabili ad una società veicolo (Special purpose Vehicle);
  3. L’emissione dei titoli, con o senza rating(valutazione della solvibilità), da parte delle SVP, da collocarsi presso gli investitori qualificati;
  4. Il pagamento dei titoli da parte della Società Veicolo emessi sul mercato, a seguito di esito positivo della cessione.

In base alla normativa vigente la cessione del credito diventa efficace con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso di Cessione dei crediti (avviso in cui vengono elencate le caratteristiche comuni di tutti i crediti ceduti).

La Banca d’Italia dispone inoltre che il debitore ceduto debba essere avvisato della avvenuta cessione alla prima occasione utile. La legge dispone che le società che acquistano crediti per questo tipo di operazioni (Società Veicolo) non possano esercitare altre attività, se non quelle connesse all’operazione di cartolarizzazione, e che si debba individuare un soggetto qualificato (cd. “Servicer”), il quale provveda a incassare tutte le somme dovute in relazione ai crediti ceduti e a versare gli importi incassati al nuovo creditore.

Master servicer o servicer nominale sono intermediari finanziari soggetti a controlli di Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 TUB  e hanno il compito di monitorare l’attività dei soggetti che intervengono nella gestione degli NPL,  non dispongono di una propria struttura organizzativa per la gestione del credito e quindi ricorrono ai servizi di outsourcer specializzati: i Servicer o anche  Sub-Servicer, società regolate dall’articolo 115 del Tulps, vigilate dal Ministero degli Interni autorizzate a svolgere l’attività di recupero crediti, dalla gestione dei flussi di pagamento, alle possibili sofferenze fino al recupero di eventuali insoluti e che rappresentano figure cruciali nell’attività di conoscenza e lavorazione del credito con la loro capacità di reperire informazioni.

In questo contesto le aziende di Recupero Crediti saranno sempre più misurate non solo sulle performance di recupero ma anche sui processi di lavorazione e il loro grado di innovazione, elementi che incidono nel fattore tempo, chiave di successo nella gestione crediti NPL.

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