strumenti di pagamento: LA CAMBIALE

La cambiale nel diritto italiano,  è un titolo di credito all’ordine formale e astratto.

La cambiale garantisce al possessore/creditore il diritto di farsi pagare una determinata somma alla scadenza indicata sul titolo stesso. E’ possibile anche incassare in anticipo cedendo alla banca il titolo che anticipa il credito (c.d. sconto cambiario) salvo buon fine o “pro solvendo” ciò a dire che se alla scadenza, il terzo ceduto non dovesse adempiere alla propria obbligazione verso la banca, questa potrà rivalersi sul cedente.

La cambiale è un documento contenente una dichiarazione (la c.d. “dichiarazione cambiaria”) che si concreta in un ordine o in una promessa di pagamento.

Nel primo caso di parla di cambiale in senso proprio o di tratta, e traente si denomina colui che crea la cambiale, nel secondo caso si parla di vaglia cambiario o di pagherò cambiario, e colui che crea la cambiale assume nome di emittente.

Gli elementi essenziali del documento cambiario, indicati dall’articolo 1 della legge cambiaria (regio decreto n. 1669/33) sono:

1) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;

2) l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;

3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario);

4) l’indicazione della scadenza;

5) l’indicazione del luogo di pagamento;

6) il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;

7) l’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;

8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

Tutti i dati relativi alla cambiale si ritrovano sul fronte del documento di credito. Per prima cosa, vanno indicati la data e il luogo di emissione. Vanno poi aggiunti l’importo in cifre della cambiale, la data di scadenza (può essere una data fissa, una scadenza a certo tempo data o a certo tempo vista) e va specificato l’ordine di pagamento, indicando la dicitura pagherò in caso di vaglia cambiario o pagate (o pagherete) in caso di cambiale tratta.

Di seguito, vanno aggiunti l’importo espresso in lettere e i dati relativi alla domiciliazione di pagamento, ovvero il luogo in cui andrà pagata la cambiale (può trattarsi del domicilio del debitore o di una banca). Gli ultimi elementi presenti sul fronte della cambiale sono il riquadro che contiene i dati anagrafici del debitore e la firma dell’emittente o del trattario.

Sul retro della cambiale si trova lo spazio per apporre il bollo e lo spazio riservato alle eventuali girate.

Al momento dell’emissione, sulla cambiale viene apposto un bollo. L’importo del bollo su cambiale è pari al 12 per mille dell’importo del credito per le cambiali tratta e dell’11 per mille per le cambiali pagherò (indicate anche come vaglia cambiari).

La cambiale senza bollo è comunque valida, ma non è un titolo esecutivo, quindi non potrà essere protestata.

Le obbligazioni cambiarie possono essere assistite da garanzie personali: la garanzia può essere prestata sulla cambiale mediante l’avvallo. L‘avvallo è prestato mediante la formula “per avvallo” apposta sulla cambiale e sottoscritta dall’avvallante e può essere prestato anche per una parte della somma portata dalla cambiale.

Il pagamento della cambiale avviene con la richiesta di pagamento fatta mediante presentazione del titolo a chi deve pagare. La presentazione quindi viene fatta alla scadenza (giorno di scadenza o nei due giorni feriali immediatamente successivi) e nel luogo di pagamento all’indirizzo indicato sul titolo.

Chi paga ha diritto alla consegna del titolo e alla quietanza del creditore stesso.

Se, alla presentazione della cambiale, il pagamento viene rifiutato dal trattario o dall’emittente, il portatore legittimo può pretenderlo da tutti gli obbligati cambiari, e quindi può agire giudizialmente contro di essi in due modi:

  • L’azione direttaviene rivolta contro gli obbligati principali, ossia l’emittente nel pagherò è il trattario-accettante nella tratta, oppure contro l’avallante dell’emittente o del trattario-accettante; Si prescrive in tre anni a decorrere dalla data della scadenza della cambiale
  • l’azione di regressoviene rivolta contro gli obbligati di regresso, ossia i giranti nel caso del pagherò e il traente e i giranti nel caso della tratta. Il creditore può rivolgersi sia all’ultimo girante sia a uno qualunque dei giranti che appaiono sulla cambiale, scegliendo chi gli dà più affidamento per una rapida riscossione. Si prescrive invece in un anno dalla data di protesto o da quella della scadenza del titolo se vi e’ la clausola “senza spese”. Per poter dar corso all’azione di regresso è però condizione indispensabile aver fatto redigere l’atto di protesto.

L’atto di protesto è un atto pubblico redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione della cambiale ed il conseguente rifiuto ad accettare o pagare. Il protesto non è necessario se la cambiale contiene la clausola «senza spese», «senza protesto», o altra equivalente.

Indipendentemente dal protesto, il portatore ha l’obbligo di dare avviso al proprio girante ed agli eventuali avallanti della mancata accettazione o del mancato pagamento, ed ogni girante deve informare il precedente; però, mentre l’omissione del protesto dà luogo alla decadenza dell’azione di regresso, quella dell’avviso importa solo il risarcimento del danno eventualmente arrecato.

I pubblici ufficiali ed i loro ausiliari, abilitati a levare protesti cambiari, devono comunicare al presidente della Camera di commercio competente l’elenco dei protesti per mancato pagamento o per mancata accettazione di cambiali, con i motivi del rifiuto, affinché siano iscritti nell’apposito registro informatico dei protestati (istituto presso ciascuna Camera di commercio).

La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, ovvero per 5 anni dalla registrazione.

Al protesto segue il pignoramento (azione esecutiva) sui beni del debitore.

Per evitare le conseguenze derivanti dal protesto il debitore deve entro i successivi 10 giorni dalla comunicazione pagare l’importo facciale del titolo unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto

Se decorso questo termine, l’obbligato continua a non pagare, il creditore ha titolo per fare segnalare il primo al Crif, ossia nel registro dei rapporti di credito, dove in un apposito elenco, accessibile alle banche e alle società finanziarie aderenti, vengono inseriti i nominativi dei soggetti a rischio, vale a dire dei protestati e dei cattivi pagatori.

Inoltre, il nome del protestato verrà inviato anche all’Ufficio della Camera di Commercio territorialmente competente, in modo che ne abbiano visione tutti coloro che potenzialmente potrebbero intrattenervi un rapporto commerciale.

Il protesto comporta nei fatti l’esclusione di chi ne viene colpito dalla vita economica. Il suo nome, risultando al Crif e alla Camera di Commercio, non consentirà al protestato di ottenere alcun credito da parte di un istituto, se non per alcune forme particolari di finanziamento e a condizioni generalmente più onerose. Il protestato, poi, si vedrà confiscato il proprio conto corrente o deposito con sentenza del giudice, a soddisfacimento della somma da versare al creditore.

Se il pagamento è avvenuto, il protesto può essere cancellato richiedendo la cancellazione dal Registro dei Protesti della Camera di Commercio entro un anno dalla levata del protesto. Se invece il pagamento è avvenuto dopo un anno dalla levata del protesto e nel frattempo non si hanno avuti altri protesti, il debitore può chiedere la cancellazione dell’atto pubblico al Tribunale territorialmente competente, il quale emetterà una sentenza di riabilitazione del protestato.

 

Giova segnalare che negli ultimi anni la cambiale è diventata anche uno strumento di supporto al credito e una forma di pagamento alternativa ai contanti e ai finanziamenti per l’acquisto di beni di consumo ma molto spesso usate anche come forma di rimborso dei prestiti personali tornando quindi d’attualità.

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