IL DECRETO INGIUNTIVO

Il Decreto ingiuntivo o ingiunzione di pagamento è un procedimento speciale sommario civile disciplinato dagli artt. 633 sgg. del Codice di procedura civile italiano.

 

Attraverso questo provvedimento il creditore, titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, richiede ad un giudice, senza contradditorio tra le parti, di ingiungere il proprio debitorie ad adempiere l’obbligazione (corrisponde una somma di denaro o consegnare un bene mobile….) entro il termine di 40 giorni dalla notifica. Trascorsi quindi i 40 giorni e in mancanza di opposizione al decreto ingiuntivo da parte del debitore, è possibile procedere con l’esecuzione forzata.

 

Termini

Il procedimento quindi si avvia senza contradditorio delle parti (inaudita altera parte) e si basa esclusivamente sulla documentazione portata davanti ad un giudice del creditore (procedimento c.d. “sommario”). Solo successivamente, in caso di impugnazione del decreto da parte del debitore, ed entro e non oltre i 40 giorni dalla notifica, attraverso un atto di citazione del creditore presso il tribunale competente, si apre un vero e proprio processo ordinario in contradditorio delle parti in cui il debitore può far valere le sue ragioni dimostrando di aver già pagato o consegnato il bene oggetto del contendere o addirittura l’inesistenza del credito stesso.

Trascorsi invece il termine dei 40 giorni e senza alcuna opposizione da parte del debitore, il decreto diventa esecutivo passando in giudicato.

Dopo la notifica il decreto ingiuntivo resta efficace per 10 anni prima di cadere in prescrizione.

 

Requisiti di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo sono indicati nell’ articolo 633 del Codice di procedura civile e sono:

 

1)  se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari [c.p.c. 91] o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

 

Il decreto ingiuntivo è esperibile esclusivamente per la tutela di diritti di credito i quali devono possedere un oggetto specifico e se consistono in somme di denaro, queste dovranno possedere il requisito della liquidità.

 

Competenza ad emettere il decreto

L’art 637 del c.p.c indica come organo competente ad emettere l’ingiunzione, il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

 

Accoglimento o rigetto della domanda

La domanda d’ingiunzione si propone con ricorso contenente, l’indicazione delle prove che si producono.

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’articolo 641 (art.638 c.p.c).

 

Il giudice quindi, se sussistono le condizioni ex art. 633 c.p.c. accoglie la domanda ed emette il decreto ingiuntivo contenente l’ordine per il debitore di adempiere all’obbligazione nei termini stabiliti. Oppure il giudice, in assenza dei requisiti, può rigettare la richiesta o richiedere ulteriore documentazione a supporto.

 

Decreto provvisoriamente esecutivo

In alcuni casi il giudice, su richiesta del creditore, può emettere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, cioè un decreto immediatamente esecutivo, senza dover attendere i 40 giorni dalla notifica. Ciò può avvenire quando: il credito è fondato su titolo di credito (cambiale, assegno bancario o circolare, ecc.) o su atti ricevuti da notai o altri pubblici ufficiali, ovvero se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, o, ancora, il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere.

 

Inefficacia

La notifica del decreto al debitore deve avvenire entro 60 giorni (90 giorni se fuori dal territorio nazionale) dalla sua emissione da parte del giudice. In mancanza o assenza di notifica il decreto ingiuntivo diviene inefficace.

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